Guida cedolino · 2026

Imponibile fiscale vs imponibile contributivo

Aggiornato il ·A cura del team Lordo

Sul cedolino italiano coesistono due basi imponibili distinte: una per l'IRPEF e una per i contributi previdenziali. Spesso vengono confuse, ma sono diverse e le devi distinguere per capire perché il netto è quello che è.

Sopra ognuna delle due si applicano aliquote differenti.

Imponibile contributivo

È la base su cui si calcolano i contributi INPS (sia carico dipendente che carico ditta). In gran parte coincide con la retribuzione lorda, ma alcune voci sono escluse:
  • Buoni pasto entro soglia (esenti)
  • Fringe benefit entro soglia annua
  • Trasferte oltre il limite forfettario
  • Contributi a fondi pensione complementari (parzialmente)

Imponibile fiscale

È la base su cui si calcola l'IRPEF. Si ottiene così:
Imponibile fiscale = Imponibile contributivo − contributi INPS dipendente
I contributi INPS a tuo carico sono deducibili dal reddito ai fini fiscali (art. 51 TUIR). Per questo l'imponibile fiscale è sempre più basso di quello contributivo, di circa il 9,2-9,5%.

Esempio numerico

Lordo mese 3.000 €:
  • Imponibile contributivo: 3.000 €
  • INPS dipendente (9,19%): 275,70 €
  • Imponibile fiscale: 3.000 − 275,70 = 2.724,30 €
  • L'IRPEF si calcola sui 2.724,30 €, non sui 3.000 €

Domande frequenti

Perché le due basi sono diverse?
La legge ha scelto di non far pagare le tasse sui contributi previdenziali (sono già un "prelievo" pubblico). Idea: deduzione per evitare doppia imposizione su somme già destinate a fini pubblici (pensione).
Conviene chiedere al datore di pagare contributi extra (es. fondo pensione)?
Sì, sotto certe condizioni. I contributi a fondi pensione complementari sono deducibili fino a 5.164,57 €/anno → riducono l'imponibile fiscale → meno IRPEF. Solo se l'azienda lo prevede e tu vuoi davvero pensione complementare.

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Disclaimer: i contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza fiscale o del lavoro personalizzata. Aliquote e regole citate sono in vigore per l'anno fiscale 2026 e possono variare in base al CCNL applicato, alla regione di residenza e alla situazione personale. Fonti normative: TUIR (DPR 917/1986), L. 234/2021, DL 3/2020, INPS Circolari 2026, Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche consulta un consulente del lavoro abilitato.