Guida cedolino · 2026

Cosa succede al cedolino durante la malattia

Aggiornato il ·A cura del team Lordo

In caso di malattia certificata, il lavoratore italiano ha diritto a una retribuzione anche durante l'assenza. La copertura è divisa tra azienda e INPS, secondo regole previste dal CCNL e dalla legge.

L'importo che ricevi sul cedolino dipende dal periodo (primi 3 giorni, 4-20°, 21°+) e dal CCNL applicato. Sotto i dettagli.

I primi 3 giorni (carenza)

Periodo di "carenza": l'INPS non interviene. La copertura dipende dal CCNL:
  • Alcuni CCNL (Commercio, Industria) prevedono retribuzione al 100% a carico del datore
  • Altri CCNL prevedono solo il 50% o il 60%
  • Pochi CCNL non coprono i primi 3 giorni

Dal 4° al 20° giorno

Entra in gioco l'INPS: indennità pari al 50% della retribuzione lorda media. Il datore integra fino al 100% (in genere) o secondo CCNL.
Sul cedolino vedi due voci: "Indennità INPS malattia" e "Integrazione malattia azienda". La somma dovrebbe corrispondere al 100% del lordo che avresti percepito lavorando.

Dal 21° giorno in poi

L'indennità INPS sale al 66,66%. L'azienda continua a integrare se previsto dal CCNL.
Esistono periodi di comporto oltre i quali il datore può lecitamente licenziare per superamento. Variano per CCNL (es. 180 giorni per Commercio entro l'anno solare).

Domande frequenti

Devo presentare il certificato medico?
Sì, ed è il medico stesso che lo invia telematicamente all'INPS. Tu comunichi solo il "numero di protocollo" al datore di lavoro entro il giorno stesso o quello successivo.
Il datore può controllare se sono davvero malato?
Sì, può richiedere una visita di controllo INPS. Devi essere reperibile all'indirizzo dichiarato dal medico nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 (anche festivi). Assenza ingiustificata = perdita di indennità.

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Disclaimer: i contenuti di questa pagina hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza fiscale o del lavoro personalizzata. Aliquote e regole citate sono in vigore per l'anno fiscale 2026 e possono variare in base al CCNL applicato, alla regione di residenza e alla situazione personale. Fonti normative: TUIR (DPR 917/1986), L. 234/2021, DL 3/2020, INPS Circolari 2026, Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche consulta un consulente del lavoro abilitato.